
TAVOLA I
SE È CHIAMATO IN GIUDIZIO, VADA. SE NON VA, SI
PRENDANO TESTIMONI: POI LO CATTURI.
SE ENTRAMBE LE PARTI SONO PRESENTI, IL TRAMONTO DEL
SOLE SIA IL LIMITE ULTIMO [PER LA DISCUSSIONE].
Queste norme
ci permettono di capire come per i Romani era importante rispettare una PROCEDURA
durante i processi. Nessuno poteva utilizzare la forza per portare un altro
cittadino in giudizio. Si stabilisce le modalità di convocazione
davanti al magistrato. Se non ci si vuole presentare si fa constatare ciò da
testimoni e poi è possibile usare la forza fisica per catturarlo e condurlo
avanti al giudice. Nella seconda viene stabilito un termine molto pragmatico
per la durata dei processi.
TAVOLA II
Per
le controversie, i problemi di tipo economico (contratti non rispettati, eredità, ...) si
agiva mediante richiesta ad un giudice. Chi agiva così diceva: "IO AFFERMO
CHE TU MI DEVI DARE DIECIMILA SESTERZI IN BASE AD UN ACCORDO. IO CHIEDO CHE TU
AMMETTA O NEGHI" - "POICHÉ TU NEGHI, CHIEDO DI
ASSEGNARMI UN GIUDICE O UN ARBITRO."
Per
i romani erano molto importanti queste forme che avevano valore legale! erano una via di mezzo tra una formula magica, religiosa e una formula legale. In questo modo, usando sempre le stesse parole per le stasse cose, nessuno poteva dire di non aver capito o aver capito male.
TAVOLA III
1.
IN CASO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO (quello che era dovuto ad un'altra persona) ... VI SARANNO TRENTA GIORNI FISSATI DALLA
LEGGE (per saldare il debito).
2.
DOPO TALE TERMINE ABBIA LUOGO LA CATTURA [DEL DEBITORE]. VENGA CONDOTTO AVANTI
AL MAGISTRATO.
3.
IL CREDITORE LO PORTI CON SÉ E LO LEGHI CON CEPPI DI QUINDICI LIBBRE; NON PIÙ
PESANTI, MA SE VUOLE DI MINOR PESO.
4.
SE [IL DEBITORE] LO VUOLE, VIVA A SUE SPESE. SE NON VIVE DEL SUO, CHI LO HA
CATTURATO GLI DIA UNA LIBBRA DI FARRO AL GIORNO. SE VUOLE ANCHE DI PIÙ.
Vi
era però nel frattempo il diritto di trovare un accordo; se esso non si trovava
i debitori restavano prigionieri per sessanta giorni. Durante questi giorni
veniva condotto per tre giorni di mercato consecutivi avanti al magistrato e
veniva detta l'ammontare della somma che era stato condannato a pagare. Nel
terzo giorno di mercato veniva giustiziato oppure mandato al di là del Tevere
per essere venduto.
6.
NEL TERZO GIORNO DI MERCATO SIA TAGLIATO IN PARTI. SE [I CREDITORI] NE
TAGLIERANNO PIÙ O MENO DEL DOVUTO, NON ANDRÀ A LORO PREGIUDIZIO.
TAVOLA IV
SUBITO
UCCISO AVVIENE PER UN BAMBINO PARTICOLARMENTE DEFORME.
TAVOLA V
I
romani vollero che le donne, anche se di età matura, fossero soggette a tutela,
eccetto le sacerdotesse, che vollero fossero libere.
3.
SE IL PATER FAMILIAS (chi è morto) HA DISPOSTO CIRCA IL PROPRIO DANARO E
CIRCA LE SUE COSE, CIÒ ABBIA VALORE LEGALE
4.
SE CHI NON HA UN EREDE MUORE SENZA TESTAMENTO, ABBIA TUTTA L'EREDITÀ IL PARENTE
PROSSIMO.
5.
SE MANCA ANCHE UN PARENTE PROSSIMO, ABBIANO L'EREDITÀ QUELLI CHE APPARTENEVANO
ALLA GENS (famiglia allargata) DEL DEFUNTO
7.
SE UNO È PAZZO, ABBIANO POTESTÀ SU DI LUI SUI SUOI BENI I PARENTI.
TAVOLA VI
L'EFFICACIA
DELL'USUCAPIONE RICHIEDE PER UN TERRENO DUE ANNI, PER TUTTE LE RESTANTI COSE UN
ANNO.
Passato
un tempo previsto dalla legge se non si è il proprietario di un bene (terreno,
una casa, un carro, …) ma lo si usa come se si fosse il proprietario alla luce
del sole, in pubblico, senza nascondere niente e nessuno protesta si diventa
proprietari. A Roma un campo non oteva restare improduttivo, senza produrre cibo ci sono tante bocche da sfamare in una città sempre in continua crescita.
7.
LA TRAVE O PALO UNITO AD UNA CASA O AD UNA VIGNA E CHE SERVE DI SOSTEGNO, NON
PUÒ ESSERE TOLTO.
TAVOLA VII
Per
i romani i confini dei campi, i corsi d'acqua e chi aveva il diritto di passare
su un terreno o una strada erano aspetti importantissimi precisati nei minimi
dettagli.
SE
UN ALBERO CHE CRESCE SUL CAMPO DEL VICINO, VIENE PIEGATO SUL TUO CAMPO, POTRAI
LEGITTIMAMENTE FARLO ELIMINARE.
È
CONSENTITO RACCOGLIERE I PROPRI FRUTTI CADUTI SUL FONDO ALTRUI.
TAVOLA VIII
CHI
AVRÀ CANTATO UN CANTO INFAMANTE [sarà punito con la pena di morte]. CHI AVRÀ
FATTO INCANTESIMI SUI FRUTTI DEI CAMPI ... [sarà punito con la pena di morte].
Le
XII Tavole stabiliscono la pena di morte in pochissimi casi, ritennero doverla
stabilire in questi: se alcuno avesse offeso pubblicamente o avesse composto
una poesia che fosse di infamia e vergogna per altri. E' probabile che la disposizione si riferisse anche a formule di
maledizione o ad incantesimi.
2.
SE UNO ROMPE AD UN ALTRO UN MEMBRO, E NON VIENE AD UN ACCORDO CON LUI, SUBISCA
LA PENA DEL TAGLIONE (ochhio per occhio, dente per dente, osso per osso)
5.
[CHI] HA ARRECATO UN DANNO ... DEVE RISARCIRLO.
I
romani sono molto pratici. Se uno rompe un braccio che gli venga rotto il
braccio a sua volta non aiuta nessuno, in città ci saranno solo due persone in
meno che possono lavorare. Si cerca allora un accordo per risarcire il danno.
SE
ALCUNO HA COMMESSO UN FURTO DI NOTTE E SE IL LADRO È STATO UCCISO, L'UCCISIONE
SIA LEGITTIMA.
DI
GIORNO [È LEGITTIMA L'UCCISIONE] SE IL LADRO SI DIFENDE CON UN'ARMA E [IL
DERUBATO] HA LANCIATO GRIDA DI AIUTO.
Per
gli altri ladri colti stabilirono che se essi erano liberi venissero fustigati
e aggiudicati al derubato [come schiavi]; se erano schiavi che venissero prima
fustigati e poi gettati dalla rupe [Tarpeia]; invece i giovani venivano
fustigati e dovevano risarcire il danno.
SE
UN'ARMA SFUGGE DALLA MANO ... SI OFFRA UN ARIETE.
In caso di uccisione non voluta non si era
puniti ma ci si liberava offrendo agli dei in onore della vittima un ariete da
sacrificare. Raccogliere di nascosto i
frutti dei campi altrui era per le XII Tavole delitto capitale, più grave
dell'omicidio.
TAVOLA IX
COLUI
CHE HA ISTIGATO I NEMICI O CHE HA CONSEGNATO UN CITTADINO AI NEMICI, SIA PUNITO
CON LA PENA DI MORTE.
Viene anche
vietato uccidere chiunque prima che fosse condannato.
TAVOLA X
1.
UN MORTO NON SIA NÉ SEPPELLITO NÉ BRUCIATO ENTRO LA CITTÀ